
È stata pubblicata l’ordinanza sindacale relativa alla pericolosità degli incendi boschivi, come previsto D.P.G.R. Puglia n. 334 del 10.06.2025 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025”, che decreta la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2025.
Considerato che con la stagione estiva aumenta il rischio di incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere, l’amministrazione comunale ha emanato provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi legati a tali fenomeni e a tutelare la pubblica e privata incolumità.
Pertanto, si dispone che:
– i proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi di coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mieti- trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti (la fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura deve già essere stata realizzata)
– al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture
– i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo o di culture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l’obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti
– i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi
– i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, devono eseguire le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo, come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016, n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza
– è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, e in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati
– per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate e insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da erbe selvatiche e infestanti, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 4, della L.R. n. 38/2016
– i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti
– i proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo i perimetro del proprio insediamento; gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti, e dovranno, inoltre, predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili
– lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri 15 prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi
– chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. Puglia n. 334 del 10.06.2025 – a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento
– in occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo – chiunque è obbligato, ai sensi dell’art.33 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all’autorità convenuta
– alla società di gestione delle Ferrovie – RFI, all’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Città metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione, allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade viarie e ferrate indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.
L’ordinanza sindacale dispone, inoltre, che il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri Organi di Polizia, compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia metropolitana della Città metropolitana di Bari, la Polizia locale di Bari, agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché tutti gli altri enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 334 del 10.06.2025, nonché l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell’art. 6 del D.P.G.R. Puglia n. 334 del 10.06.2025, con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a un minimo di euro 1.032,91 fino a un massimo di euro 10.329,14, nonché secondo quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 38/2016.
Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 7-bis del D. L.vo n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Resta, inoltre, fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.