Per recuperare centomila euro di rimborsi Irpef spalmati in quattro anni
occorre un reddito annuo intorno ai 70mila euro
I conti in tasca ai pugliesi e le alternative alla maxi-agevolazione
Addio superbonus. Se è pur vero che non sono stati cancellati i bonus fiscali edilizi, l’iniziativa del Governo non consente più di cedere i crediti o applicare lo sconto in fattura (decreto-legge 11/2023).
«Il provvedimento – spiega l’analista Davide Stasi – può essere sintetizzato in quattro punti: per i lavori già formalmente iniziati non cambia nulla; per i nuovi lavori resta la detrazione in dichiarazione dei redditi; le pubbliche amministrazioni non possono acquistare crediti; introdotta la salvaguardia per i cessionari estranei ad atti dolosi dalla corresponsabilità solo se in possesso di un preciso elenco di documenti». Stando alle dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, l’urgenza di emanare tale decreto è stata dettata dalla necessità di “mettere in sicurezza i conti pubblici”.
«In effetti – fa notare Stasi – la trasferibilità dei crediti è il criterio da tenere in considerazione e rappresenterebbe il vero problema, in quanto il fatto che i crediti siano trasferibili aumenta di molto la probabilità che questi crediti siano più rapidamente utilizzati. Ai fini dell’impatto sui conti pubblici se un credito fiscale vale 100 ed è pagabile, la spesa di 100 è da iscrivere tutta nell’anno in cui il credito sorge. Se, invece, il credito da bonus è spalmabile in cinque, la spesa imputabile a deficit è del 20 per cento per ogni anno». Questo almeno, guardando ai conti pubblici.
«Condivisibile o meno – aggiunge Stasi – resta da studiare ora un meccanismo che salvaguardi la numerosa fascia di contribuenti con redditi medio-bassi, che verrebbe esclusa se i lavori venissero rimborsati con la sola detrazione in dichiarazione dei redditi. Per recuperare centomila euro di rimborsi Irpef spalmati in quattro anni, occorrerebbe un reddito annuo intorno ai 70mila euro. Si può dire, dunque, che siano ormai fuori dalla maxi-agevolazione al 90 per cento (prima 110 per cento) i condòmini meno facoltosi, ma anche i proprietari di immobili unifamiliari e indipendenti, in quanto con il decreto Aiuti-quater (decreto-legge 176/2022) è stata introdotta una proroga per l’accesso delle unifamiliari al superbonus purché siano rispettati alcuni paletti: deve trattarsi dell’abitazione principale, di cui essere proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, ma soprattutto avere un reddito non superiore a 15mila euro in base al nuovo quoziente familiare. Proprio il quoziente familiare, sul quale peraltro sono ancora attesi i chiarimenti delle Entrate, rappresenta l’elemento di novità. Ha infatti una struttura diversa rispetto all’Isee, perché considera solo i redditi e non i patrimoni».
Si calcola sommando i redditi complessivi dei familiari per poi dividerli per un coefficiente costituito dalla somma di più elementi: il contribuente vale 1, se c’è il coniuge si aggiunge +1 (idem se c’è un convivente o un soggetto unito civilmente), se c’è un familiare a carico si aggiunge +0,5 (che diventa +1 se i familiari sono due e +2 se i familiari a carico sono tre o più). L’effetto pratico è che la somma dei redditi di una coppia con un figlio a carico può arrivare fino a 37.500 euro, che diviso per 2,5 corrisponde appunto al tetto di 15mila euro.
Chi ha un reddito di 15mila euro e, in qualche caso, figli a carico, difficilmente dispone della liquidità necessaria per pagare di tasca propria i lavori di riqualificazione che possono oscillare tra gli 80mila e i 100 mila euro. Se venisse superato questo primo scoglio, ce ne sarebbe un altro: la capacità fiscale. Occorre tenere conto che, per il doppio salto di classe energetica dell’immobile, ci sarebbero circa 20-25 mila euro da portare in detrazione ogni anno, considerato che la detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, mentre in quattro quote annuali per le spese del 2022.
Dallo studio condotto dal data analyst salentino, in Puglia, ci sono 2.567.309 contribuenti pugliesi che versano l’Irpef (in base alle dichiarazioni presentate nell’anno 2021 all’Agenzia delle entrate). La fascia di contribuenti più numerosa è quella che percepisce un reddito compreso tra i 15mila e i 20mila euro: sono 318.776 e rappresentano il 12,42 per cento del totale. Segue la fascia dai 20mila ai 26mila euro: sono 309.967 e rappresentano il 12,07 per cento. A seguire quella con redditi da zero a mille euro: ci sono 236.698 contribuenti e rappresentano il 9,22 per cento. Poi quella da 12mila a 15mila euro: sono 227.830 e rappresentano l’8,87 per cento; da 7.500 a 10mila euro (222.216 contribuenti, pari all’8,66 per cento); da 6mila a 7.500 euro (181.752 contribuenti, pari al 7,08 per cento); da 10mila a 12mila euro (167.507 contribuenti, pari al 6,52 per cento). Solo l’1,55 per cento ha redditi superiori a 70mila euro: sono in tutto 39.907 sul totale di 2.567.309 contribuenti pugliesi. Ma sarebbero tagliati fuori in quanto dovrebbero avere un reddito non superiore a 15mila euro in base al nuovo quoziente familiare.
«C’è da dire, però, che non mancano le alternative al superbonus – prosegue il data analyst – Sono tante, infatti, le norme che, negli anni, hanno interessato la fiscalità immobiliare. Le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state introdotte già a partire dal 1997 (articolo 1, commi 5 e 6, della legge numero 449 del 27 dicembre 1997) mentre a partire dal 2007 sono state previste detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (legge numero 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Le detrazioni ai fini Irpef delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie hanno subìto alcune modifiche fondamentali: dal 41 per cento fissato nel 1998 sono passate al 36 per cento per tutto il periodo 1999-2005. Da gennaio 2006 a settembre 2006 sono tornate al 41 per cento, fino ad una nuova riduzione al 36 per cento da ottobre 2006 a giugno 2012. Analogamente, sono stati variati negli anni i limiti massimi di spesa. Con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 83 del 2012 e con le successive proroghe, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie sono state fissate al 50 per cento per le spese sostenute entro il limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Tali misure sono state prorogate di anno in anno, con specifiche rimodulazioni della misura e dei limiti di tali benefici. Anche la detrazione dall’Irpef o dall’Ires per le spese sostenute in seguito agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata oggetto di vari interventi normativi, passando dal 55 per cento al 65 per cento. L’ultima agevolazione, in ordine cronologico, prevede una detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025».
Classi di reddito complessivo in euro in PUGLIA (dichiarazioni presentate nell’anno 2021) | numero contribuenti | % sul totale |
minore di -1.000 | 200 | 0,01% |
da -1.000 a 0 | 98 | 0,00% |
zero | 68.826 | 2,68% |
da 0 a 1.000 | 236.698 | 9,22% |
da 1.000 a 1.500 | 50.960 | 1,98% |
da 1.500 a 2.000 | 38.964 | 1,52% |
da 2.000 a 2.500 | 35.678 | 1,39% |
da 2.500 a 3.000 | 33.695 | 1,31% |
da 3.000 a 3.500 | 30.050 | 1,17% |
da 3.500 a 4.000 | 30.347 | 1,18% |
da 4.000 a 5.000 | 60.791 | 2,37% |
da 5.000 a 6.000 | 64.478 | 2,51% |
da 6.000 a 7.500 | 181.752 | 7,08% |
da 7.500 a 10.000 | 222.216 | 8,66% |
da 10.000 a 12.000 | 167.507 | 6,52% |
da 12.000 a 15.000 | 227.830 | 8,87% |
da 15.000 a 20.000 | 318.776 | 12,42% |
da 20.000 a 26.000 | 309.967 | 12,07% |
da 26.000 a 29.000 | 115.321 | 4,49% |
da 29.000 a 35.000 | 154.126 | 6,00% |
da 35.000 a 40.000 | 74.374 | 2,90% |
da 40.000 a 50.000 | 64.925 | 2,53% |
da 50.000 a 55.000 | 14.304 | 0,56% |
da 55.000 a 60.000 | 10.287 | 0,40% |
da 60.000 a 70.000 | 15.232 | 0,59% |
da 70.000 a 75.000 | 6.101 | 0,24% |
da 75.000 a 80.000 | 5.328 | 0,21% |
da 80.000 a 90.000 | 8.061 | 0,31% |
da 90.000 a 100.000 | 5.234 | 0,20% |
da 100.000 a 120.000 | 6.527 | 0,25% |
da 120.000 a 150.000 | 4.333 | 0,17% |
da 150.000 a 200.000 | 2.520 | 0,10% |
da 200.000 a 300.000 | 1.186 | 0,05% |
oltre 300.000 | 617 | 0,02% |
Totale | 2.567.309 | 100,00% |
fonte: elaborazioni di Davide Stasi su dati DF |
Evoluzione normativa delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie | |||
Periodo | Riferimento normativo | Aliquota | Limite di spesa |
gennaio 1998 – dicembre 1999 | legge n.449/1997 | 41% | 150 milioni di lire per immobile per persona per anno |
gennaio 2000 – dicembre 2001 | legge n.488/1999 – legge n. 388/2000 | 36% | 150 milioni di lire per immobile per persona per anno |
gennaio 2002 – dicembre 2002 | legge n.448/2001 | 36% | 77.468,53 euro per immobile per persona |
gennaio 2003 – dicembre 2003 | legge n.289/2002 | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
gennaio 2004 – dicembre 2005 | legge n.350/2003 – D.l. n.355/2003 (convertito in legge n.47/2004) | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
gennaio 2006 – settembre 2006 | legge n.266/2005 | 41% | 48mila euro per immobile per persona |
ottobre 2006 – giugno 2012 | D.l. n.223/2006 (convertito in legge n.248/2006) – legge n.296/2006 – legge n.244/2007 – legge n.203/2008 – legge n.191/2009 – legge n.220/2010 – D.l. n.201/2011 (convertito in legge n.214/2011 | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
giugno 2012 – dicembre 2016 | D.l. n.83/2012 (convertito in legge n.134/2012) – D.l. n.63/2013 (convertito in legge n.90/2013) – legge n.147/2013 – legge n.190/2014 – legge n.208/2015 | 50% (65% per interventi di adozione di misure antisismiche dal 4-8- 2013 al 31-12-2016) | 96mila euro per immobile per persona |
da gennaio 2017 | legge n.232/2016, art. 1, comma 2, lettera c) – legge n. 205/2017, art. 1, comma 3, lettera b) – legge n. 145/2018, art. 1, comma 67, lettera b | 50% (dal 50% con misure variabili per interventi di adozione di misure antisismiche) | 96mila euro per immobile per persona |
Evoluzione normativa delle detrazioni per riqualificazioni energetiche | ||
Periodo | Riferimento normativo | Aliquota |
gennaio 2007 – giugno 2013 | legge n.296/2006, legge n.244/2007, legge n.220/2010, D.l. n.201/2011 (convertito in legge n.214/2011), D.l. n.83/2012 (convertito in l. n.134/2012) | 55% |
giugno 2013 – dicembre 2016 | D.l. n.63/2013 e successive modifiche con legge n.147/2013, n.190/2014 e n.208/2015 | 65% |
da gennaio 2017 | D.l. n.63/2013 modificato da legge n.232/2016, n.205/2017 e n.145/2018 | 65% e variabili altre aliquote |
Interventi di riqualificazione edilizia | ||||
Interventi | Riferimento normativo | Aliquota | Limite di spesa | Termine lavori |
Interventi edilizi | Art. 16, co. 1, del D.l. n.63 del 2013 | 50% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
Bonus facciate | Art. 1, co. 219 legge, n.160 del 2019 | 60% | 31/12/2022 | |
Bonus mobili | Art. 16, co. 2, del D.l. n.63 del 2013 | 50% | 10.000 per il 2022; 8.000 per l’anno 2023; 5.000 per il 2024 | 31/12/2024 |
Eliminazione barriere architettoniche | Art. 119-ter del D.l. n.34 del 2020 | 75% | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari | 31/12/2025 |
Bonus verde | Art. 1, co. 12, della legge n.205 del 2017 | 36% | 5.000 euro | 31/12/2024 |
Ecobonus | ||||
Interventi | Riferimento normativo | Aliquota | Limite di spesa o di detrazione | Termine lavori |
Acquisto e posa in opera delle schermature solari | Art. 14, co. 2, lett. b), del D.l. n.63 del 2013 | 50% | 60.000 euro di | 31/12/2024 |
detrazione | ||||
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A | Art. 14, co. 2.1, del D.l. n.63 del 2013 | 50% | 60.000 euro di detrazione | 31/12/2024 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | Art. 14, co. 2-bis, del D.l. n.63 del 2013 | 50% | 30.000 euro di detrazione | 31/12/2024 |
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | Art. 345 della legge n.296 del 2006 | 65% | 60.000 euro di detrazione | 31/12/2024 |
Riqualificazione energetica globale | Art. 344 della legge n.296 del 2006 | 65% | 100.000 euro di | 31/12/2024 |
detrazione | ||||
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | Art. 14, co. 2, lett. b-bis), del D.L. n. 63 del 2013 | 65% | 100.000 euro di | 31/12/2024 |
detrazione | ||||
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | Art. 14, co. 2-quater del D.l. n.63 del 2013 | 70% | 40.000 euro di spesa | 31/12/2024 |
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) | Art. 14, co. 2-quater del D.l. n.63 del 2013 | 75% | 40.000 euro di spesa | 31/12/2024 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiori) | Art. 14, co. 2-quater.1 del D.l. n.63 del 2013 | 80% | 136.000 euro di spesa | 31/12/2024 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori) | Art. 14, co. 2-quater.1 del D.l. n.63 del 2013 | 85% | 136.000 euro di spesa | 31/12/2024 |
Sismabonus | ||||
Interventi | Riferimento normativo | Aliquota | Limite di spesa | Termine lavori |
di adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali (zone sismiche 1, 2 e 3) | Art. 16, co. 1-bis e 1-ter, del D.l. n. 63 del 2013 | 50% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore | Art. 16, co. 1-quater, del D.l. n. 63 del 2013 | 70% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore | Art. 16, co. 1-quater, del D.l. n. 63 del 2013 | 80% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore | Art. 16, co. 1-quinquies, del D.l. n.63 del 2013 | 75% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore | Art. 16, co. 1-quinquies, del D.l. n.63 del 2013 | 85% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore | Art. 16, co. 1-septies, del D.l. n.63 del 2013 | 75% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori | Art. 16, co. 1-septies, del D.l. n.63 del 2013 | 85% | 96.000 euro | 31/12/2024 |
Superbonus | ||||
Interventi trainanti | Riferimento normativo | Soggetto beneficiario | Aliquota | Termine lavori |
Interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi; | Art. 119, co. 8-bis del D.l. n.34 del 2020 | condomini | 110% fino al 312022; 90% fino al 31/12/2023; 70% fino al 31/12/2024; 65% fino al 31/12/21/12/2025 | |
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; | persone fisiche | |||
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; | organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri | |||
31/03/2023 (a | ||||
condizione che al | ||||
30/09/2022 siano stati | ||||
Interventi antisismici | 110% | effettuati lavori per | ||
Art. 119, co. 8-bis del D.l. n.34 del 2020 | persone fisiche sugli edifici unifamiliari | almeno il 30% dell’intervento complessivo); | ||
31/12/2023 (a | ||||
90% | determinate | |||
condizioni) | ||||
Iacp su immobili, di proprietà o gestiti | 31/12/2023 (a condizione che al 30/06/2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo) | |||
per conto dei comuni, adibiti a edilizia | ||||
Art. 119, co. 8-bis del D.l. n.34 del 2020 | residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà | 110% | ||
indivisa su immobili assegnati in | ||||
godimento ai propri soci | ||||
Art. 119, co. 8-ter del D.l. n.34 del 2020 | interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal primo aprile 2009 (dove dichiarato lo stato di emergenza) | 110% | 31/12/2025 |