Questa mattina la giunta comunale ha approvato la delibera che, richiamando le disposizioni governative (Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022), e comunali (Delibera n. 207 del 7.4.2022) aggiornate con la Legge 24.2.2023, n.14 e la successiva DGC n. 7 del 18.1.2023, proroga gli effetti delle norme afferenti allo stato di emergenza, confermando la possibilità per le attività economiche di usufruire di un’installazione temporanea del tipo “Parklet”, secondo le medesime regole tecniche già applicate fino ad oggi, comprensive dei procedimenti semplificati reiterati con il D.L. n. 228/2021, con pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
La ratio sottesa a questi provvedimenti, che viene oggi confermata dal legislatore nazionale in primis, era quella di ampliare lo spazio utilizzabile per l’installazione di sedie e tavolini all’aperto a fini della somministrazione, incoraggiando ulteriormente la ripresa delle attività economiche e promuovendo la vivibilità dei quartieri, in linea con tutti gli obiettivi dei precedenti provvedimenti emergenziali formalizzati dalla giunta comunale.
L’occupazione era limitata fino al 30 giugno 2023, data in cui gli esercenti avrebbero dovuto provvedere alla rimozione delle installazioni, con il contestuale ripristino dello statu quo ante a cura dell’installatore. L’esecutivo comunale, con il provvedimento odierno, intende quindi recepire la proroga disposta a livello nazionale per consentire, fino al prossimo 31 dicembre, l’accesso alla procedura semplificata anche per nuove occupazioni di suolo pubblico, per una permanenza sul territorio dell’intero anno in corso.
Sono confermate, inoltre, dall’amministrazione comunale le limitazioni di occupazione, al fine di contemperare la duplice esigenza di favorire da un lato la ripresa per le attività economiche presenti in città, dall’altro di evitare l’aggravarsi delle condizioni di traffico e congestione viari.
È comunque fatta salva la possibilità, da parte dell’ente, di non consentire l’occupazione qualora la stessa non sia compatibile con i parametri di sicurezza stradale legati all’intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico.