Dal 1 APRILE 2025, nel comune di Alberobello, entrano in vigore le nuove tariffe della tassa di soggiorno

“La revisione delle tariffe della Tassa di Soggiorno è un passo fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio e per migliorare i servizi offerti ai visitatori”. Spiega il Sindaco De Carlo.Abbiamo lavorato per bilanciare la necessità di sostenere le spese per la gestione e valorizzazione del nostro patrimonio, con l’esigenza di non appesantire eccessivamente gli ospiti. Le nuove tariffe sono state studiate e sottoposte al vaglio delle Associazioni di Categoria, tenendo conto delle esigenze di crescita e diversificazione dell’offerta culturale di Alberobello, ma soprattutto del rispetto per la nostra comunità. Siamo convinti che questo adeguamento porterà benefici tanto alla nostra città quanto ai visitatori che ogni anno scelgono di visitarla.”

L’approvazione delle nuove tariffe è avvenuta durante il Consiglio Comunale del 23 gennaio 2025, ed entreranno in vigore dal 1 aprile 2025. Come per gli anni passati, essendo una tassa vincolata, le risorse saranno destinate alle attività turistico-culturali e, per una quota, potranno essere utilizzate per gli sgravi sulla TARI per le fasce di cittadini meno abbienti.

MISURA DELL’IMPOSTA – DESCRIZIONE

CATEGORIA DI APPARTENENZANUOVE TARIFFE
Strutture ricettive all’aria aperta quali campeggi Aree attrezzate per la sosta temporanea    € 1,50  
Agriturismi Affittacamere Alberghi fino a quattro stelle (* ** *** ****) Alloggi ammobiliati locati per uso turistico Bed and breakfast Case e appartamenti per vacanze Case per ferie Locazioni brevi Residenze turistiche alberghiere          € 3,00
Residenze turistiche alberghiere (*****) Alberghi cinque stelle (*****)  € 4,00  
L’imposta è applicata per un massimo di tre pernottamenti consecutivi  
Per maggiori dettagli vedere art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno – Comune di Alberobello


ESENZIONI PREVISTE

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i seguenti soggetti il cui beneficio dell’esenzione dovrà essere debitamente documentato da chiunque ne avesse diritto:

– i minori entro il tredicesimo anno di età;

– gli autisti di pullman e l’accompagnatore turistico/guida;

– disabili non autosufficienti ed un loro accompagnatore;

– i dipendenti di imprese che lavorano nel territorio;

– i componenti delle forze dell’ordine o delle forze armate nell’espletamento di incarichi di servizio

documentati;

– gli ospiti dell’Amministrazione Comunale presenti sul territorio comunale per esplicito invito della

stessa;

– le comitive scolastiche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza

scuola-lavoro e loro accompagnatori in viaggio d’istruzione (con attestazione del dirigente

scolastico del periodo preciso del soggiorno)

– I partecipanti a manifestazioni sportive o culturali, di età inferiore a 16 anni, organizzate in

collaborazione con l’Amministrazione comunale e in possesso del patrocinio comunale;

– I soggetti che alloggiano in strutture ricettive del territorio per effetto di provvedimenti emanati

dalle pubbliche Autorità, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi

calamitosi o di natura straordinaria, anche sanitaria, o per finalità di soccorso umanitario.