Acciaierie d’Italia-Taranto, Ue risponde a lettera D’Amato (Greens): “Attuazione Piano ambientale non oltre il 23 agosto 2023”

ph Egidio Magnani

Attuazione del Piano Ambientale ex Ilva non oltre il 23 agosto 2023. Lo scrive il 14 aprile 2023 Virginijus Sinkevicius, commissario per l’Ambiente dell’Unione europea, rispondendo a una mia lettera nella quale aggiornavo sulla situazione all’interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto: in particolare sulle elevate concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici, sui gravi ritardi nell’attuazione del Piano Ambientale e sull’ incidente nell’Afo 4 dello scorso 8 gennaio.

L’Ue, dunque, non ammette deroghe o proroghe. Acciaierie d’Italia dovrà dimostrare di aver attuato le prescrizioni contenute nel cosiddetto Piano Ambientale entro e non oltre il 23 agosto prossimo. Ne prenda atto Mittal, ne prenda atto il governo Meloni. L’Ue fa da eco ai tarantini che dicono NO a qualsiasi possibilità di proroga. “Desidero rassicurarLa che, nel contesto della procedura di infrazione avviata nel 2013, la Commissione continua a seguire l’attuazione del piano ambientale stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, e si attende che le autorità italiane lo eseguano pienamente, non oltre il 23 agosto 2023” scrive infatti Virginijus Sinkevicius, aggiungendo come la Commissione stia “valutando al momento il livello di attuazione delle 278 prescrizioni incluse nel piano ambientale, nonché le emissioni dell’impianto in aria ed acqua. In base ai risultati di questa valutazione la Commissione riesaminerà la situazione dello stabilimento “Acciaierie d’Italia” alla luce delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.

Quanto all’incidente dello scorso 8 gennaio, anch’esso oggetto della mia lettera alla Commissione Ue, “vorrei innanzitutto riferirmi alla direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III). Questa normativa si applica agli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie – si legge ancora nella risposta di Sinkevicius – lo stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia rientra nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso-III poiché sono in esso immagazzinate grandi quantità di sostanze chimiche pericolose, ed è classificato come stabilimento di soglia superiore. Gli operatori degli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, ed a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente. Ciò comporta, tra l’altro, l’obbligo di presentare un rapporto di sicurezza, di attuare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di fornire informazioni in caso di incidenti, e di intraprendere le misure correttive necessarie richieste dalle autorità competenti a seguito di incidenti rilevanti”.

Gli Stati membri, ovviamente, sono responsabili dell’attuazione della direttiva Seveso-III – ricorda il commissario – incluso l’obbligo di effettuare indagini sugli incidenti industriali rilevanti ai sensi dell’articolo 17 della direttiva, e l’individuazione e il trattamento di situazioni specifiche di possibile non conformità. Ai sensi dell’articolo 18 gli Stati membri devono quindi informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all’interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell’allegato VI, non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell’incidente. “La Commissione non ha finora ricevuto alcuna notifica dalle competenti autorità italiane in merito all’incidente da Lei menzionato. Devo sottolineare, tuttavia, che ciò non dimostra necessariamente una violazione della direttiva, dal momento che tale incidente potrebbe non rispondere ai criteri di incidente industriale rilevante di cui all’allegato VI della direttiva Seveso-III..”.
Sugli incidenti rilevanti, e sui cosiddetti “quasi incidenti” va ricordato che la normativa chiede che vadano notificati anche quegli eventi che, pur non ricadendo formalmente tra quelli ‘rilevanti’, rivestono un interesse tecnico particolare e dunque sono importanti ai fini della prevenzione degli stessi ‘rilevanti’.

Lettera qui di seguito :

Letter from Commissioner Sinkevicius.pdf